Danno da demansionamento: criteri di liquidazione equitativa.

Con l'ordinanza n. 13469 del 9 maggio 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta per ribadire i principi che governano la liquidazione equitativa del danno da demansionamento, chiarendo quali criteri il giudice di merito debba utilizzare per una corretta quantificazione e quali, invece, debbano essere considerati estranei e incongrui. Il Tribunale aveva liquidato il danno in misura pari a un terzo della retribuzione mensile lorda per tutta la durata del demansionamento. La Corte d'Appello, in parziale riforma, aveva significativamente ridotto l'importo, valorizzando una serie di circostanze, tra cui la "natura necessitata" della rimozione del dipendente dall'incarico, la difficoltà di ricollocazione in un ente di piccole dimensioni, l'assenza di specifiche deduzioni sulla perdita del bagaglio professionale e, soprattutto, la condanna penale subita dal lavoratore per reati commessi ai danni della stessa amministrazione comunale, con l'aggravante di aver agevolato un clan mafioso. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha precisato che in tema di demansionamento i fattori pertinenti per l'adeguamento del risarcimento sono quelli che attengono direttamente alla lesione professionale. 

L'errore della Corte d'Appello, secondo la Cassazione, è stato quello di fondare la propria valutazione su "criteri attinenti o all'esistenza del demansionamento (ormai definitivamente accertato...)" o, peggio, su "dati non conferenti che avrebbero eventualmente giustificato altre iniziative dell'ente". In particolare, la condotta illecita del lavoratore, pur grave e sanzionata in sede penale, è stata ritenuta un elemento estraneo alla quantificazione del danno da dequalificazione. Si tratta di una vicenda separata, che l'amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) gestire con gli strumenti propri del diritto del lavoro (es. procedimento disciplinare), ma che non può essere utilizzata per "bilanciare" o ridurre il risarcimento dovuto per un distinto e accertato inadempimento contrattuale del datore di lavoro.


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