Falsa partita iva in corsia: clinica condannata a pagare il tfr

Un cardiologo ha lavorato per quasi vent'anni presso una clinica privata, formalmente in forza di contratti di collaborazione libero-professionale. Al termine del rapporto, ha agito in giudizio chiedendo la riqualificazione come lavoro subordinato e il conseguente pagamento del TFR.

Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda. La Corte d'Appello con sentenza pubblicata in data 7 settembre 2026, all'esito di istruttoria testimoniale, ha invece riformato integralmente la sentenza, accertando la natura subordinata del rapporto e condannando la clinica al pagamento del TFR.

Nelle professioni intellettuali — e in particolare in quella medica — il confine tra subordinazione e autonomia non si individua nel contenuto tecnico della prestazione, che resta comunque connotata da autonomia professionale. La linea di demarcazione va ricercata nel grado di inserimento del professionista nell'organizzazione della struttura: se l'etero-organizzazione supera la soglia del mero coordinamento per attingere a una dimensione di dipendenza funzionale e strutturale, il rapporto è subordinato, a prescindere dal nomen iuris contrattuale.

La Corte ha ritenuto univocamente indicativi della subordinazione i seguenti elementi:

  • Inserimento stabile nei turni di reparto, guardia e reperibilità, predisposti unilateralmente dalla clinica (con eventuale mancata accettazione dei desiderata dei medici);
  • Timbratura obbligatoria del badge in entrata e in uscita, oggetto di espressi solleciti scritti da parte dell'ufficio personale, anche nei confronti del ricorrente;
  • Preventiva autorizzazione per ferie e assenze, con qualificazione delle assenze non autorizzate come ingiustificate;
  • Divieto di sostituzione con personale non contrattualizzato dalla clinica;
  • Obbligo di partecipazione alle riunioni cliniche settimanali e ai corsi di formazione erogati sulla piattaforma e-learning aziendale;
  • Compenso fisso parametrato a un monte ore annuo equivalente a un tempo pieno.

La Corte ha quindi riconosciuto la natura subordinata del rapporto e condannato la Clinica al pagamento del tfr utilizzando quale base di calcolo la retribuzione effettivamente percepita in corso di rapporto.

PERCHÉ LA SENTENZA È RILEVANTE

Per le strutture sanitarie private, la pronuncia conferma che l'utilizzo sistematico di collaborazioni libero-professionali per coprire esigenze organizzative strutturali e continuative espone a un rischio concreto di riqualificazione e al conseguente obbligo di corrispondere TFR, contribuzione INPS e differenze retributive. Il ricorso al nomen iuris di "collaborazione" non offre tutela se le modalità concrete del rapporto rispecchiano la subordinazione.

Per i medici e i professionisti sanitari, la sentenza rappresenta un riferimento utile per valutare la propria posizione: l'inserimento nei turni, l'obbligo di timbratura, la necessità di autorizzazione per le assenze e il divieto di sostituzione libera sono indici che — considerati complessivamente — possono fondare una domanda di riqualificazione.

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